La CGT di I grado di Roma, in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, del Foro Roma (qui è possibile scaricare il testo della sentenza n. 5685/2023), ha accolto il ricorso di un contribuente decretando l’illegittimità della notifica di una cartella di pagamento di circa euro 110.000, di cui il contribuente aveva appreso notizia solamente a seguito della notifica della successiva intimazione di pagamento, molti anni dopo.
Orbene, l’intimazione di pagamento è un atto impugnabile dinanzi al Giudice tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.Lgs. n. 546/1992, e assieme a quello è impugnabile anche l’atto impositivo sotteso (nel caso di specie, la cennata cartella di pagamento) nel caso in cui esso sia viziato (nel caso in esame la notifica della cartella era palesemente viziata).
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria ha così accolto il ricorso: “Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui in motivazione. Osserva il Collegio che il Ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720229003593684000, notificata il 2.3.2022, limitatamente alla cartella n. 09720180048229221000, risultante notificata il 24.8.2018, relativa ad IRPEF, Addizionali e IVA per l’anno 2014 per complessivi €. 110.320,42, sostenendo la omessa/irrituale notifica della predetta cartella.
L’ assunto difensivo è fondato, atteso che, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che la cartella n. 09720180048229221000, sottesa alla intimazione, è stata notificata in data 26/08/2018 all’ errato indirizzo di via Luciano Manara n. 8, con esito “irreperibilità assoluta”, quando invece il Ricorrente risultava essere residente nel differente indirizzo di via Angiolo Cabrini n. 22, come attestato dal certificato storico-anagrafico, prodotto in copia.
Ne discende che la predetta notifica risulta inesistente perché effettuata in un indirizzo, nel quale il ricorrente non aveva alcuna connessione.
Ciò posto, vale richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082) secondo la quale : «La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora, intimazione ) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l’avviso di mora, rectius l’ intimazione) facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S. U. 16412/07)».
In conclusione il ricorso, sul punto controverso, va accolto.”
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista – Foro di Roma
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