Come è a molti noto, la notifica per irreperibilità relativa del destinatario è ammissibile quando è nota la residenza e/o l’indirizzo del debitore, ma a causa di una sua temporanea assenza il messo notificatore (o il postino) non può effettuare la notifica.
In questo caso egli deve provvedere al deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, affiggere avviso dell’avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e da ultimo dare notizia al destinatario dell’avvenuto deposito tramite invio di raccomandata.
In tale ipotesi, la notifica si perfeziona, per il destinatario, dal ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa.
Differente è invece il procedimento di notifica per irreperibilità assoluta del destinatario, che si ha quando l’indirizzo di quest’ultimo è del tutto sconosciuto. Nella specie, il destinatario si considera irreperibile quando nel Comune di domicilio fiscale non risulti alcuna sua abitazione, ufficio o azienda. In questa ipotesi il postino o il messo notificatore, dopo aver effettuato le dovute ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo, notifica comunque l’atto seguendo la seguente procedura: provvede al deposito dell’atto presso la casa comunale e poi affigge avviso di deposito nell’albo comunale in busta chiusa e sigillata. Non è quindi previsto, a differenza di quanto si verifica nel caso di irreperibilità relativa, che il messo invii anche l’avviso di notifica a mezzo raccomandata. In tal caso, la notifica si intenderà perfezionata, per il destinatario, l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21529 del 22 ottobre 2015 (qui consultabile), ha riconosciuto l’illegittimità della procedura di notificazione di una cartella di pagamento Equitalia per violazione degli artt. 140 e 148 cpc, 48 disp. att. cpc, anche in riferimento all’art. 60 dpr 600/73, “per essere stato esperito il rito della irreperibilità senza curare l’affissione sulla porta dell’abitazione, per essere stata prodotta una copia del frontespizio della busta che non consentiva la riferibilità alla raccomandata inviata. (…). La censura relativa alla mancata affissione alla porta è fondata perché è carente l’accertamento del Giudice di pace sulle modalità della notifica ed in particolare sull’affissione alla porta dell’abitazione”.
La sentenza in commento apre un nuovo fronte per la difesa del contribuente a cui è stata notificata una cartella di pagamento Equitalia per compiuta giacenza, posto che l’Agente della riscossione dovrà dimostrare che nella procedura di notificazione è stato curato anche l’aspetto – spesso sottovalutato – dell’affissione alla porta della casa (o dell’ufficio o azienda) del contribuente destinatario dell’avviso di deposito della raccomandata. In caso contrario, la cartella di pagamento dovrà essere annullata.

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista in Roma
Studio di consulenza fiscale e tributaria Marino

 

 

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