Una contribuente riceveva da Equitalia Sud S.p.A. un’intimazione di pagamento in cui si affermava che due anni prima le sarebbe stata notificata una cartella di pagamento, che non risultava poi esser stata pagata.

La contribuente, difesa dall’avv. Giuseppe Marino, proponeva quindi ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, lamentando l’omessa notifica della predetta cartella di pagamento, di cui aveva avuto notizia solamente a seguito della notifica della successiva intimazione di pagamento.

Si costituiva in giudizio Equitalia Sud S.p.A. rilevando di aver smarrito l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stata (asseritamente) notificata la cartella di pagamento, e producendo copia di un mero “duplicato” di tale avviso di ricevimento – e quindi non una fotocopia dell’originale avviso di ricevimento, ma un nuovo documento in cui si attestava genericamente l’avvenuta notifica della cartella di pagamento, senza peraltro alcuna specificazione delle modalità di notifica e della sola asserita ricezione della raccomandata da parte della contribuente.

Quest’ultima replicava sul punto con apposita memoria illustrativa, rilevando che se, da un lato, il cennato “duplicato” dell’avviso di ricevimento della raccomandata nulla diceva e nulla provava circa le modalità della solo asserita notifica dell’impugnata cartella – non risultando addirittura barrata alcuna delle caselle indicanti le modalità di notifica -, dall’altro, tale documento non poteva di certo equipararsi all’avviso di ricevimento della raccomandata con cui sarebbe stata notificata la cartella e che, come è noto, costituiva l’unico documento con cui il soggetto notificante (Equitalia) poteva provare la ritualità della notifica.

In tal senso veniva richiamata la recente sentenza di Cassazione n. 14047/2014, secondo la quale “L’avviso di ricevimento costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a dimostrare, sia l’intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l’identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza (deposito del piego presso l’ufficio postale, avviso al destinatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della missiva, senza che il destinatario provveda ai ritiro della stessa (Cass. 31 maggio 2011, n. 11993).

 Sicchè la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. o al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento in quanto senza la stessa non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio”.

Pertanto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata, doveva ritenersi non provata da Equitalia la (solo asserita) notifica dell’impugnata cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 6287/63/15, depositata il 1.3.2015, sulla base delle predette argomentazioni ha quindi accolto il ricorso decretando l’annullamento della cartella di pagamento contestata e condannando Equitalia al pagamento delle spese processuali.

Avv. Giuseppe Marino

Avvocato tributarista in Roma

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