Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un solo socio è una fattispecie particolarmente ricorrente nella pratica.

Il recesso del singolo rapporto sociale deve essere portato a conoscenza dei terzi, compreso il Fisco, con i mezzi idonei; in mancanza, non è opponibile ai terzi che lo abbiano ignorato senza colpa, con la conseguenza che il socio receduto resta responsabile anche per le obbligazioni, – ivi compresi i debiti fiscali -, successivamente contratte dalla società.

Più precisamente, il socio, in caso di cessione della quota, risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni, compresi i debiti fiscali, sorte sino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel Registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione stessa.

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7688/2013, che si esprime nei termini che seguono: “il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge (cfr. Cass. n. 20447/2011; id. n. 2215/2006; id. 2.2.2007 n. 2284; id. sez. lav. 12.4.2010 n. 8649 – con riferimento all’obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali).

Tanto premesso in forza delle previsioni di cui agli artt. 2207, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia perduto tale qualità risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione (ed e appena il caso di rilevare che l’Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale ed all’atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone)”.

In altre parole, la Cassazione ritiene che quanto disposto dagli artt. 2290 e 2300 c.c., -in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota (o recede dalla società) risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali, e quindi anche tributarie, sorte sino al momento in cui la risoluzione del rapporto sociale venga iscritta nel Registro delle imprese o, fino al momento in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione stessa-, sia di generale applicazione non essendo prevista alcuna disposizione di legge che ne circoscriva l’applicazione alle sole obbligazioni di origini negoziali con esclusione di quelle che, come le obbligazioni fiscali, trovano la loro fonte nella legge.

In linea con tale orientamento, si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Roma con la recentissima sentenza n. 345/2016 che ha disposto che ”il socio di società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269 c.c.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria (art. 2304 cod. civ.);”.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza sopracitata, è possibile affermare che, in forza dell’applicazione generale dell’art. 2990 c.c., il socio della società di persone, in caso di cessione della quota, è responsabile, sia pur sussidiariamente, per tutte le obbligazioni sociali, nonché quelle tributarie, esistenti al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel Registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo sia venuto a conoscenza della stessa.

 

Avv. Giuseppe Marino                                          

Avvocato tributarista cassazionista in Roma

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