La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di I grado (che peraltro aveva accolto nel merito il ricorso introduttivo del ricorrente in ordine ad una nuova determinazione di classamento e di rendita catastale di unità immobiliari) in quanto il gravame non era stato notificato a mezzo del servizio postale fornito da Poste Italiane S.p.A., ma a mezzo di un operatore privato (NEXIVE S.p.A.).

Tale notifica, in particolare, era stata considerata inesistente dalla CTR in conformità di alcune precedenti sentenze di Cassazione (sent. n. 14916/2016; n. 14917/2016: n. 3010/2018).

Ricorreva quindi alla Suprema Corte l’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, lamentando la pretesa violazione dell’art. 1, comma 2, d.Lgs. n. 58/2011, laddove la CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la cennata notifica effettuata a mezzo poste private.

Parte contribuente resisteva con controricorso proposto dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3000/21, depositata il 15.12.2020 (qui scaricabile), ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato il dispositivo della sentenza di secondo grado (nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello), ma rideterminandone le ragioni, nel senso che l’inammissibilità del gravame sarebbe derivata non dall’inesistenza della notifica dell’appello ma dalla nullità di quest’ultima in mancanza di sanatoria.

La Cassazione ha precisato, in particolare, che “non può avere alcuna rilevanza ai fini della valida ricezione della raccomandata la data di consegna del plico alla società Nexive, essendo la società privata priva di potere autocertificativo, peraltro risultando la data di ricezione dell’atto di appello successiva al decorso del termine di impugnazione … né potendo la costituzione in appello della parte appellata risultare idonea a sanare l’intempestività della notifica dell’atto di impugnazione”.

Nella specie se, da un lato, la notifica dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate era avvenuta nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione, dall’altro, tale notifica sarebbe stata nulla in quanto il gravame era stato consegnato all’agenzia privata di recapiti Nexive S.p.A., priva di potere autocertificativo; orbene, la parte appellata aveva ricevuto la suddetta notifica – benché fosse nulla – pochi giorni dopo la scadenza del cennato termine semestrale, per cui la successiva costituzione in giudizio non era comunque stata idonea a sanare la richiamata nullità della notifica dell’appello fornendo la certezza legale della ricezione dell’atto prima della predetta scadenza.

In tal senso, la Cassazione ha richiamato un suo recente precedente (la sentenza emessa a SS.UU. n. 299/2000) in cui si è statuito che “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Nella stessa sentenza n. 299/2020 è stato poi precisato che “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017” (e nel caso deciso con la sentenza in commento, ovviamente, la notifica dell’appello era avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017).

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista cassazionista in Roma