Con la sentenza n. 61/2023, la CGT di Grosseto ha ritenuto impugnabile con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria l’avviso di presa in carico notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), in quanto atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa fiscale, considerato anche che, per giurisprudenza pacifica, l’art. 19, d.Lgs. n. 546/1992 non riporta un elenco tassativo degli atti impugnabili. Ed infatti, l’avviso di presa in carico ha sostituito la cartella di pagamento, rappresentando un titolo esecutivo e dovendo contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata da ADER.

Nella specie, i Giudici grossetani hanno rilevato quanto segue: “nelle ipotesi Innanzitutto in sintonia con la decisione precedente di questa Corte, sentenza n. 74/2022 del 15 giugno 2022, si ritiene che debba essere disattesa l’eccezione dell’Agenzia resistente, secondo cui “l’avviso di presa in carico” non sarebbe atto autonomamente impugnabile in quanto non ricompreso tra quelli indicati all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92. “Intanto occorre osservare che l’elencazione di cui al citato articolo non è tassativa, in quanto per costante giurisprudenza è impugnabile qualsiasi atto che avanza una pretesa tributaria; infatti l’impugnabilità di un atto non dipende tanto dal suo nomen juris, quanto dal contenuto dello stesso risultando, come testé detto, impugnabile qualora contenga appunto una pretesa tributaria. Quanto poi al c.d. avviso di presa in carico occorre verificare, volta per volta, se l’atto costituisce una mera comunicazione indirizzata al contribuente al fine di rammentare una scadenza o un adempimento oppure se l’atto, si ripete ancora, espliciti una pretesa tributaria.” Nel caso di specie, l’avviso di presa in carico impugnato è sicuramente un atto che avanza una pretesa Tributaria”.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

 

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