La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale afferente a quattro unità immobiliari site in Roma.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso in ordine a due soli immobili. L’Ufficio proponeva, quindi, appello principale in ordine ad essi, mentre la società contribuente proponeva appello incidentale per gli altri due immobili in relazione ai quali era rimasta soccombente.

Ciò premesso, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza n. 174/2022 (qui scaricabile), in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, ha respinto l’appello principale dell’Ufficio ed accolto quello incidentale della società contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

In particolare, la CTR di Roma ha ritenuto non fondato l’appello principale dell’Ufficio in ragione della genericità della motivazione dell’avviso di accertamento catastale, laddove non erano state indicate nemmeno le diversità tra le quattro unità immobiliari accertate (ubicazione, consistenza, caratteristiche, ecc.); di contro, è stato ritenuto fondato l’appello incidentale della società in quanto l’Ufficio del Catasto avrebbe dovuto tenere conto, negli atti impositivi, del deprezzamento degli immobili costruiti negli anni ’80 nella degradata zona della Magliana a Roma, e della loro vetustà e parziale inutilizzabilità. Tali elementi erano stati ben evidenziati dalla società con perizia fotografica, in cui si faceva anche presente che nel 2013 vi era stato un dissesto idrogeologico della zona che aveva causato gravi danni ai cespiti, ulteriore elemento che l’Ufficio avrebbe dovuto tenere presente.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

 

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