Una recente vittoria del contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma dà conferma del consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione per cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass., Sez. Un., sent. n. 23397 del 2016, e da ultimo, Cass., ord. n. 30608 del 2019).

Nel caso esaminato dai Giudici di appello romani (CTR di Roma, Sez. 7°, sentenza n. 3926 depositata il 9.12.2020 – in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, qui scaricabile), è stata annullata una cartella di pagamento ICI per intervenuta prescrizione del credito in capo al Comune di Roma. La pretesa creditoria risultava infatti inesigibile in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di Roma Capitale al pagamento dell’ICI afferente agli anni 2006, 2007 e 2008, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., giusta il quale Si prescrivono in cinque anni: … 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Orbene, è certamente noto come i tributi locali rientrino in tale previsione e si prescrivano, quindi, in cinque anni, come peraltro confermato dalla Corte di Cassazione con le citate sentenze e già prima – con specifico riferimento ai tributi locali – con la sent. n. 4283/2010, la quale ha statuito quanto segue: “Venendo ora all’esame della fattispecie concreta alla stregua dei criteri sopra enunciati, si ritiene non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso.

Invero, in tutti i casi considerati, l’utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; ne’ è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, ne’ il corrispettivo potrebbe dall’utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, ne’ nell’entita’, ne’ nella durata.

Nessun rilievo puo’ darsi alla osservazione che l’importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalita’ degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volonta’ del singolo contribuente.

In sostanza, quindi, la ipotesi considerata e’ assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche od idriche, sopra menzionati, con l’unica differenza che, in ragione della natura impositiva del rapporto, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entita’ del beneficio conseguito dal contribuente od alla entita’ dei consumi dello stesso.

(….).

Ne consegue che, contrariamente all’assunto della CTR, i tributi in oggetto sono sottoposti alla prescrizione breve di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4”.

Ciò posto, nel caso esaminato dalla CTR di Roma il Comune capitolino asseriva l’avvenuta notifica di alcuni avvisi di accertamento ICI in data 30.12.2011 e 28.12.2011, ma la notifica della successiva cartella di pagamento da parte di Equitalia risaliva solamente al 2017, per cui, essendo comunque decorso il menzionato termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., il credito risultava prescritto; la successiva cartella di pagamento era quindi chiaramente meritevole di annullamento.

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista cassazionista in Roma