La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2095/2023, ha ribadito il principio secondo il quale il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi è sempre quinquennale, indipendentemente dal fatto che le sanzioni siano irrogate unitamente o indipendentemente dal tributo (i tributi erariali, invece, hanno prescrizione decennale; quelli locali, quinquennale).

In particolare, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “anche nel caso diDispone il d. lgs. n. 472/1997, articolo 20, comma 3, che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al comma 1 anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui e’ avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, il d. lgs. n. 472/1997, articolo 20, costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, piu’ precisamente, disciplina unitaria della decadenza e della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (gia’ disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, articolo 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario.

(…).

La conclusione che si trae e’ che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti gia’ separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale e’ quello quinquennale stabilito dall’articolo 2948, n. 4, c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale”.

Ciò posto, nella pratica, se si impugna una cartella di pagamento riportante imposte, sanzioni ed interessi, è certamente opportuno eccepire il distinguo tra la prescrizione delle imposte (decennale per quelle erariali) e delle sanzioni ed interessi collegati (prescrizione che invece è quinquennale)

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

 

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