E’ spesso prassi dell’Agenzia delle Entrate emettere un avviso di accertamento o un avviso di liquidazione sottoscritto da un funzionario su delega – in genere – del Direttore Provinciale o del Capo Ufficio.
In tali ipotesi, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 24492/2015, n. 22803/2015 e, più di recente, n. 26295/2016), è onere dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provare – eventualmente anche nel corso di giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie):
- I) l’esistenza della delega scritta, mediante esibizione;
- II) il conferimento della delega a un funzionario della carriera direttiva di nona qualifica funzionale;
III) che la delega sia adeguatamente motivata, nonché riferita ad un preciso soggetto e ad un preciso ambito temporale entro cui è ritenuta valida.
In mancanza di simili prove l’avviso di accertamento o l’avviso di liquidazione è da considerarsi illegittimo in quanto affetto dal vizio di carenza di potere nell’emissione dello stesso.
Ciò posto, si segnala come di recente la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 12523/2018 (clicca qui per prelevare il testo), in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, ha accolto il ricorso ed annullato un avviso di accertamento rilevando – sulla scorta dell’orientamento della Cassazioni sopra accennato – quanto segue: “Nel presente caso di specie, a fronte della contestazione effettuata dalla società ricorrente, l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della delega fornita dal Direttore provinciale al funzionario che risulta essere il materiale sottoscrittore dell’atto dott….. (cfr. copia dell’atto prodotta in allegato al ricorso), avendo invece fornito allegazioni e prove della delega conferita dal suddetto Direttore ad altro funzionario (dott. …. cfr. disposizione di servizio prodotta come all. 4 della comparsa).
Deve pertanto ritenersi, alla stregua delle considerazioni che precedono, la nullità dell’atto con effetto chiaramente assorbente rispetto all’esame delle ulteriori contestazioni sollevate dalla società ricorrente”.
Avv. Giuseppe Marino
Avvocato tributarista cassazionista in Roma
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