Con sentenza n. 5341/2023 (qui scaricabile), emessa al termine di un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, la CGT di II grado del Lazio ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato nullo l’impugnato avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in modo cartaceo, in quanto assente la necessaria attestazione di conformità da parte dell’Ufficio appellante. Nel caso in esame, inoltre, non opererebbe nemmeno la sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, trattandosi di nullità assoluta concernente un requisito formale dell’atto riferibile all’Ufficio (tesi confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione).
La Corte di Giustizia, al riguardo, ha affermato quanto segue:
“Quanto alla seconda contestazione, relativa alla notifica cartacea di un atto sottoscritto digitalmente, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “Questa Corte, con le sentenze n. 1150 e n. 1557 del 2021, ha ritenuto legittima la notifica di copia analogica di un atto impositivo se conforme al documento informatico. In tali decisioni, premesso che ai sensi dell’art. 23 del C.A.D. “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, si è rilevato che l’atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l’attestazione di conformità all’originale e tanto era sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all’originale informatico. Orbene, come osservato dal contribuente nel controricorso e ribadito in memoria, nella specie – a differenza del caso esaminato nelle pronunce sopra richiamate – difetta l’attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all’originale digitale; consegue che l’avviso di accertamento contenente la sola indicazione “firmato digitalmente” in corrispondenza del nominativo del funzionario è nullo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, cod. proc. civ., in quanto privo di sottoscrizione. Trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell’atto all’Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ.” (vds. Cass. N. 24681/2022).
L’applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte comporta la nullità dell’atto impugnato per assenza della sottoscrizione in seguito al difetto della attestazione di conformità. Ciò impedisce la riferibilità dell’atto all’Ufficio, per come precisato dalla Suprema Corte, che ha escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c. p. c.”.
Ed infatti, nel caso di sottoscrizione degli avvisi da parte del Direttore (o da funzionario da lui delegato) non già con sottoscrizione autografa, bensì digitale, non è consentito dalla legge di stamparne copia apponendo in calce ai medesimi la semplice dicitura “firmato digitalmente” e di procedere alla notifica con modalità ordinaria cartacea, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (come avvenuto nel caso di specie), ma è necessario procedere ad una notifica telematica dell’avviso a mezzo PEC.
Come è noto, la normativa del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede sì la possibilità di formare digitalmente e sottoscrivere digitalmente gli avvisi di accertamento, purché poi le stesse modalità digitali vengano utilizzante anche per la notifica degli atti, cosa non avvenuta nel caso di specie, ove l’Ufficio ha notificato l’avviso in forma cartacea con la tradizionale “busta verde” e raccomandata AG (“Atti Giudiziari”).
Il vizio di illegittimità dell’atto sta nel fatto che, essendo la sottoscrizione digitale verificabile soltanto a fronte di un invio via PEC del file con le dovute chiavi crittografiche, la semplice stampa del provvedimento firmato digitalmente e la successiva notifica di copia cartacea non sono idonee a rispettare quanto richiesto dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, e dalla normativa del CAD, in quanto non permettono al destinatario di verificare con mezzi informatici l’autenticità del file predisposto dall’Ufficio.
La Cassazione, sul punto, ha tuttavia ritenuto legittima la notifica di un atto firmato digitalmente ma notificato in modo cartaceo solo ove l’Ufficio abbia apposto, quanto meno, l’attestazione di conformità del documento notificato rispetto all’originale digitale.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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