Si segnala l’interessante sentenza della CTR della Puglia n. 2172/2021, che, sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, sent. n. 29969/2019), ha considerato nullo l’avviso di accertamento notificato al liquidatore di una società estinta. Ed invero, nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, anche secondo la Cassazione non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, da un lato, è nullo l’accertamento notificato al liquidatore, dall’altro, viene meno il potere di rappresentanza dell’ente estinto da parte di quest’ultimo, e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all’atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto. Quindi, per far valere la responsabilità personale del liquidatore, occorre un autonomo avviso di accertamento emesso ai sensi delle ultime due norme citate.
Sul punto la Cassazione aveva già statuito (ord. n. 28187/2013) che “la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l’estinzione, con la conseguenza che il ricorso presentato dal liquidatore dell’ente avverso una cartella di pagamento emessa nei confronti della società successivamente alla cancellazione, ancorché per tributi sorti in epoca anteriore alla stessa, è improcedibile per difetto, “ab origine”, di legittimazione attiva, dovendosi ritenere l’ammissibilità del ricorso introduttivo – posto che ad un soggetto che venga attinto da un provvedimento astrattamente pregiudizievole va riconosciuto il diritto di difendersi -esclusivamente ai fini della rilevabilità “ex officio” della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto ormai inesistente, (vedi cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28187 del 17/12/2013 (Rv. 629566 – 01) Alla luce delle esposte considerazioni, pur dovendosi rilevare il difetto di legittimazione ad agire del (…), va comunque annullato l’atto di accertamento emesso nei confronti di un soggetto inesistente al momento dell’emissione”.
La CTR ha poi precisato che la norma che prevede la “ultravita fiscale” di cinque anni delle società estinte, disposta con il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, “non ha alcuna valenza interpretativa (dato il suo tenore testuale, che non solo non assegna espressamente alla disposizione alcuna natura interpretativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti disposizioni in tema di estinzione della società)”, con la conseguenza che “il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia”. Sul punto esiste un consolidato orientamento della Cassazione.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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