La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza n. 127/1/22 dell’11/01/2022, si è pronunciata sull’annosa questione della validità della cartella di pagamento notificata via PEC, stabilendo che per la validità di essa è necessario che l’Ente impositore apponga la firma digitale al documento. Solo in tal modo, infatti, può essere assicurata l’identità digitale di chi ha sottoscritto il documento, nonché la sua immodificabilità successivamente alla sottoscrizione.

Poiché nel caso trattato dalla CTR era stato notificato un semplice file .pdf senza apposizione di firma digitale da parte dell’Agenzia della Riscossione, i Giudici di appello hanno dichiarato l‘illegittimità della cartella stessa.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista in Roma, cassazionista

 

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