La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20673/2023, ha stabilito che non è condannabile l’utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti se l’emittente dei documenti è stato assolto – con sentenza definitiva – perché il fatto non sussiste. La ragione risiede nel rispetto del principio di non contraddittorietà.
In particolare, secondo la Suprema Corte, vi è “ la necessità di salvaguardare il principio di non contraddittorietà del sistema, che trova espressione, oltre che nella regola di cui all’art. 587 cod. proc. pen. dell’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, nell’esigenza di prevenire il contrasto fra giudicati, desumibile dall’art. 630 cod. proc. pen.; v. anche, in tema di revisione, 5 (omissis) circa l’impossibilità di addivenire ad accertamenti contrastanti circa i medesimi fatti storici, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Rv. 263842″.
Nel caso di specie, chi aveva emesso le presunte fatture per operazioni inesistenti era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, posto che, in base agli elementi di prova, l’operazione era stata considerata vera ed effettiva in termini sia oggettivi sia soggettivi.
Di tale sentenza, divenuta definitiva, ne ha beneficiato anche l’utilizzatore delle fatture, che per i suesposti principi non è risultato condannabile (appunto, per salvaguardare il principio di non contraddittorietà del sistema, volto ad evitare il contrasto fra giudicati e che si giunga ad accertamenti contrastanti in relazione ai medesimi fatti storici (cfr. anche Cass., sent. n 23226/2018)).
La sentenza penale in commento ha dei risvolti importanti anche in materia tributaria, posto che, se un Giudice penale ha assolto l’emittente delle presunte fatture false “perché il fatto non sussiste”, dette fatture dovranno considerarsi afferenti ad operazioni commerciali reali ed effettive. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà contestare all’utilizzatore delle fatture l’indeducibilità dei cosi e l’indetraibilità dell’IVA. E, in caso, di contenzioso tributario, il Giudice dovrà necessariamente annullare l’avviso di accertamento.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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