L’ex amministratore non risponde (necessariamente) per i debiti tributari della società estinta.
Di notevole interesse è la recente ordinanza della Cassazione n. 25530 del 21 settembre 2021, in tema di responsabilità dell’ex amministratore per i debiti fiscali di una società estinta.
Ed invero, la Cassazione ha in primo luogo ribadito il proprio orientamento secondo il quale non sempre l’art. 7, d.l. 269/2003, esclude la responsabilità personale dell’amministratore per le sanzioni fiscali comminate alla società amministrata (che in linea di principio sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto) : ed infatti, nelle ipotesi in cui è dimostrato dall’Agenzia delle Entrate che le violazioni tributarie sono state commesse dall’amministratore per un interesse esclusivamente proprio e diverso da quello sociale, laddove la società risulti costituita artificiosamente per fini illeciti, l’amministratore risponde per tali sanzioni in proprio. In questi casi, la persona giuridica viene considera una mera fictio creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, tanto che quindi non vi sarebbe “alcuna differenza fra trasgressore e contribuente” (in tal senso, cfr. Cass., sent. 9448/2020 e Cass., sent. n. 10975/2019, sent. n. 5924/2017 e sent. n. 19716/2013).
Nel caso in esame, peraltro, l’Agenzia delle Entrate non aveva dato una simile dimostrazione, per cui il suddetto principio giurisprudenziale non era applicabile.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che, in ogni caso, è da escludere la responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società (estinte o meno) ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973: ed infatti, tale forma di responsabilità è per obbligazione propria ex lege (per gli organi amministrativi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), “avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019)”.
Sul punto, ha precisato la Suprema Corte che “Con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all’amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 (applicabile ratione temporis alle sole imposte sui redditi di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 19) azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima (cfr. SU 2820/1985; conf. Cass. nn. 2768/1989, 9688/1995, 8685/2002), e tale azione è parimenti esercitabile, ai sensi dell’art. 36, 4° co., DPR n. 602/1973, nei confronti degli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili”.
Peraltro – aggiunge la Cassazione – “quello verso il liquidatore e l’amministratore è un credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. c.c. (cfr. Cass. nn. 7327/2012, 11968/2012)”.
In altri termini, qualora l’Amministrazione finanziari intenda far valere la responsabilità di amministratori o liquidatori di società ex art. 36, d.P.R. n. 602/1973 – oltre a sussisterne tutti i presupposti con onere della prova a carico dell’Erario – deve notificare un autonomo atto motivato, mentre è illegittimo far valere una simile responsabilità nell’ambito dell’avviso di accertamento notificato alla società, posto che quella dei liquidatori ed amministratori, come si diceva, è un’obbligazione avente titolo autonomo ex artt. 1176 c.c. e 1218 c.c. (peraltro, aggiunge la Cassazione, “con onere per l’Amministrazione di provare d’avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore”).
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista in Roma, cassazionista.
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