Con la recente sentenza n. 30637/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito a chiare lettere che “l’indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione” (ex multis, cfr. Cass., sent. n. 40724/2021; Cass.,SS.UU., sent. n. 7607 del 2010 2016).
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha redarguito l’Ente impositore affermando che “l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.
Un simile errore dà luogo all’inesistenza – e non alla mera nullità – della notifica, vizio che quindi non è mai sanabile, nemmeno con la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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