La CGT di I grado di Roma, con la sentenza n. 1959/2024, ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento, mai ritualmente notificato al contribuente e conosciuto solo a seguito della successiva notifica dell’avviso di presa in carico della riscossione da parte di ADER.
Nel merito, poi, non avendo l’Amministrazione finanziaria provato la rituale notifica del presupposto avviso di accertamento, la CGT ha anche annullato tale atto, dando piena vittoria al contribuente.
Nella specie, la Corte si è così pronunciata.
“L’atto impugnato denominato presa in carico, viene notificato al ricorrente con la seguente motivazione: “ le comunichiamo che ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni e integrazione , in data 12.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ci ha affidato, per l’avvio dell’attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento TK3018101043/2021 notificatole dalla stessa Agenzia delle Entrate il 23.003.2022. per sua comodità troverà accluso alla presente il modulo di pagamento dell’importo di euro 3.067.323,73″
Il ricorrente contesta, però, la conoscenza di tale avviso di accertamento presupposto.
Circa la questione dell’impugnabilità del provvedimento della presa in carico, il Collegio aderisce, condividendone il principio, a quanto statuito dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione l’ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, secondo cui non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché promananti dall’Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Di conseguenza, l’odierno provvedimento di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili , seppur non espressamente elencato nelPart. 19 d. Igs 546/92, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur non di per sé idoneo a divenire definitivo.
Il Collegio, dunque, considerando l’atto impugnabile, seppur facoltativamente, entra nel merito della legittimità dell’emissione come richiesto dal ricorrente.
L’atto presupposto alla presa in carico è l’avviso di accertamento che il ricorrente afferma non essergli stato notificato.
In merito all’improcedibilità del ricorso, come invocata dall’ADER nelle proprie deduzioni, si deve osservare come, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale e dunque nel caso di specie l’atto di presa in carico, emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario; sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l’integrazione del contraddittorio (cfr. ex multis Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n. 21220 del 28.11.2012).
La resistente ADER produce (cfr. all.6) copia “dell’atto di chiamata in causa” notificato all’Ente impositore ADE. Il Collegio osserva come tale notifica abbia il valore di litis denuntiatio e non come vera e propria chiamata in causa, essendo quest’ultima autorizzata dal Giudice a seguito di tempestiva ex art. 23 decreto legislativo 546/92, richiesta da parte del resistente chiamato in giudizio. Un tanto non si rinviene tra le richieste della resistente.
Si osserva come ADE, pur notiziata da ADER abbia ritenuto di non intervenire nel giudizio, nè abbia ritenuto di fornire all’ente della riscossione la prova della notifica dell’avviso di accertamento n. 69722017537673000000 relativo al l’avviso n. TK3018101043/2021 come risulta dall’estratto di ruolo il 22.03.2022.
Non ritenendo sufficiente quanto riportato sul ruolo, a seguito di specifica doglianza del contribuente, il Collegio ritiene di annullare l’atto impugnato, ritenendo assorbite le altre richieste formulate”.
La sentenza è meritevole di plauso, potendo sempre il contribuente ricorrere contro atti impositivi a lui non ritualmente notificati ma conosciuti solo successivamente con la notifica dell’avviso di presa in carico da parte dell’Agente della Riscossione (ovviamente sarà necessario proporre ricorso nei termini di legge, e cioò, per i debiti tributari, entro 60 gg. dal ricevimento della notifica dell’avviso di presa in carico).
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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