07Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma (la n. 1048 del 20.2.2014) ha segnato un importante punto a favore dei contribuenti contro le cartelle di pagamento emesse da Equitalia ma non ritualmente notificate.

Ed infatti, come è noto, nel procedimento di notifica di una cartella di pagamento assume un ruolo essenziale l’attestazione del messo notificatore (la c.d. relata di notifica) che deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

A tal riguardo, dispone l’art. 148 c.p.c. che “L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto”.

Anche in tema di notifiche postali, dispone l’art. 7, legge n. 890/1982, che “L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione”.

Nel caso trattato dalla C.T.R. di Roma, Equitalia aveva notificato ad un contribuente una cartella di pagamento, tramite la (solo asserita) consegna al portiere dello stabile.

Peraltro, il messo notificatore non aveva indicato la qualità del ricevente, non apponendo la “crocetta” sulla relativa casella nella relata di notifica.

Di qui il ricorso del contribuente alla Commissione Tributaria, che lamentava l’incompletezza della relata di notifica e, quindi, la nullità di quest’ultima.

Equitalia si costituiva in giudizio producendo la relata di notifica di altra cartella di pagamento, sempre indirizzata al medesimo contribuente e ritirata dal portiere, evidenziando come la firma ivi apposta da quest’ultimo fosse identica a quella apposta sulla relata di notifica della cartella impugnata, e deducendo così la rituale consegna al medesimo portiere dello stabile anche in quest’ultimo caso.

Peraltro, i Giudici della C.T.R. di Roma, confermando la sentenza di I grado, hanno ritenuto comunque nulla la notificazione della cartella di pagamento in quanto “… la ritualità della relata di notifica effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. esige che la stessa consenta ex se di individuare (art. 148, secondo comma, c.p.c.), senza incertezze, (nella specie) il “portiere” dello stabile senza che possano assumere rilievo elementi “sananti” ab externo, quale nel caso in esame quello evocato dall’appellante e cioè l’asserita identità ictu oculi della firma del portiere apposta su altra relata ritualmente redatta e indirizzata al medesimo indirizzo rispetto a quella apposta sulla relata contestata, poiché appunto essa non indicacon l’apposizione della prescritta “crocetta”, la persona alla quale la cartella è stata effettivamente consegnata; donde la nullità della notificazione della cartella in questione (art. 160 c.p.c.)”.

Avv. Giuseppe Marino

Avvocato tributarista in Roma

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