La mancanza della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego della raccomandata AG rende la notificazione inesistente, e non soltanto nulla.
A tale importante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17373/2020 (qui scaricabile), segnando un punto di vittoria per tutti quei contribuenti che, a causa di una “cattiva” gestione (per usare un eufemismo) del servizio postale non hanno ritualmente ricevuto la notifica di un atto impositivo (avviso di accertamento, cartella di pagamento, iscrizione ipotecaria, ecc.) e non si sono potuti tempestivamente difendere, avendo poi appreso dell’esistenza dell’atto impositivo in questione solo successivamente, magari – e purtroppo – a seguito della notifica di un atto della riscossione.
La Suprema Corte di Cassazione ha quindi fissato il seguente principio: “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146).
In direzione contraria non vale richiamare l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U. 20/07/2016, n. 14916)”.
Nel caso esaminato dalla Corte, la CTR aveva appurato come l’avviso di ricevimento di una cartella di pagamento non fosse stato sottoscritto dall’agente postale, in tal modo non potendo attribuire la paternità dell’atto ad un “soggetto qualificato”. La CTR, quindi, dichiarava “nulla” la notifica.
Di contrario avviso la Cassazione, secondo la quale un simile vizio comporta l’inesistenza della notifica stessa che, come è noto, a differenza della nullità non è mai sanabile.
Sul punto, poi, ha precisato la Cassazione che “In ogni caso, pure a ritenere che la notifica in esame fosse nulla e non invece inesistente, come sostenuto dal giudice di merito, va evidenziato che siffatta invalidità non potrebbe giammai ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., essendo incontroverso che la cartella non venne impugnata dal contribuente nei termini di rito e, quindi, non potendosi comunque affermare che il plico pervenne effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario”.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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