La decadenza dall’agevolazione “prima casa” per non aver trasferito la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro i termini previsti dalla legge, legittima il contribuente ad effettuare un altro “primo acquisto” agevolato.
Questa è la decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in occasione della sentenza n. 19594/2018 del 26 novembre 2018, che ha visto soccombere l’Agenzia delle Entrate nella causa patrocinata dall’avvocato tributarista Giuseppe Marino (scarica qui la sentenza)
Si trattava, nel caso esaminato, dell’acquisto di un immobile per il quale erano state richieste le agevolazioni prima casa, sussistendo peraltro tutti i requisiti a tal fine, tranne uno, e cioè la residenza della contribuente (acquirente) nel Comune in cui era situato l’appartamento.
In ragione di ciò, l’acquirente s’impegnava a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, come espressamente previsto e consentito dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Successivamente, però, la contribuente, per una serie di ragioni, non riusciva più a trasferire la residenza, decadendo così dall’agevolazione.
Ebbene, a distanza di alcuni anni si presentava nuovamente alla contribuente la possibilità di acquistare un altro appartamento ubicato, questa volta, nello stesso Comune in cui era già residente.
Ritenendo di non aver beneficiato dell’agevolazione richiesta per il precedente acquisto in ragione della cennata decadenza, la contribuente provvedeva quindi ad acquistare il secondo appartamento chiedendo – nuovamente – l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
Inoltre, al fine di evitare qualsiasi contestazione, attraverso un’apposita istanza di ravvedimento operoso, provvedeva altresì a versare l’imposta di registro in misura piena e le relative sanzioni ridotte in relazione al primo acquisto (non agevolato).
Orbene, nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di rettifica e liquidazione con il quale veniva richiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute sul secondo acquisto, contestando la spettanza dell’agevolazione “prima casa” richiesta per l’ultimo acquisto immobiliare effettuato dalla contribuente, e ciò sulla base dell’assunto che la stessa contribuente avrebbe già usufruito del beneficio in relazione al primo immobile acquistato.
La predetta tesi erariale, a seguito del ricorso, veniva tuttavia rigettata in toto dai Giudici tributari, i quali accoglievano invece la ricostruzione fornita dalla contribuente.
Ed invero, prevede l’art. 1 della nota II-bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. cit., che per usufruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un immobile, è necessario che si verifichino tre condizioni, e precisamente:
“a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
- b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo”.
Ciò posto, se l’agevolazione in questione, da un lato, era stata sì richiesta in riferimento al primo acquisto da parte della contribuente, dall’altro, per la concreta fruizione del beneficio fiscale la stessa avrebbe dovuto trasferire entro 18 mesi la propria residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile.
Di conseguenza, essendo pacifico che la contribuente era decaduta dall’agevolazione sull’acquisto del primo immobile in ragione del mancato trasferimento della residenza, questa ben poteva essere richiesta in sede di acquisto del secondo immobile, anche in considerazione della ratio della norma che evidentemente mira ad agevolare – ancorché una sola volta – il cittadino nell’acquisto di un bene primario come la casa.
Insomma, essendo la contribuente già decaduta dall’agevolazione inizialmente richiesta e sussistendo tutti e tre i requisiti, ella poteva legittimamente godere – e per la prima volta – dell’agevolazione prima casa in relazione al secondo acquisto immobiliare.
Questo stesso ragionamento è stato seguito dalla CTP di Roma che, adita sulla questione, ha riconosciuto che “la circostanza che la sig.ra ___, dopo aver acquistato nell’anno 2008 l’immobile di ___ non si sia trasferita in tale Comune entro il termine previsto dalla legge, conservando la propria residenza in ___ (v. certificato anagrafico in atti) ed il fatto che abbia poi proceduto a ravvedimento operoso, corrispondendo l’imposta dovuta e riconoscendo quindi l’intervenuta decadenza, abilita la istante ad ottenere di nuovo il beneficio, rendendo ingiustificato il diniego espresso dall’Ufficio con il provvedimento impugnato (…)
In sostanza, se la finalità delle disposizioni di legge è quella di evitare che il contribuente, nella ricorrenze delle altre condizioni previste, usufruisca due volte del beneficio, è evidente che nella fattispecie la ricorrente, essendo residente in ___ ed essendo decaduta dal beneficio precedente (avendo inoltre corrisposto l’imposta dovuta), non si trova nella situazione indicata ed ha pertanto diritto a vedersi riconosciuta l’agevolazione”.
Con tale motivazione i Giudici hanno accolto integralmente il ricorso di parte ed annullato l’illegittimo avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate.
Ma ciò che vale la pena segnalare è chela contestazione ormai abituale dell’Erario di essere già proprietario di altro immobile per negare l’agevolazione prima casa, in realtà, non costituisce affatto un ostacolo alla concessione del beneficio fiscale che dipende invece, esclusivamente, dalla ricorrenza delle circostanze specifiche nel caso concreto, nel rispetto ovviamente della ratio dell’agevolazione.
In altri termini, esiste una varietà di casi, quale quello della sentenza qui in esame, in cui l’agevolazione per la prima casa dev’essere necessariamente riconosciuta, anche laddove sia richiesta in relazione all’acquisto di un secondo immobile.
Avv. Giuseppe Marino
Avvocato tributarista cassazionista in Roma
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