Facendo applicazione dell’ormai consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 19667/2014, sent. n. 9270/2015, sent. n. 25561/2014), la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 21754/05/15, depositata il 22 ottobre 2015 (in un giudizio patrocinato dall’avvocato tributarista Giuseppe Marino del Foro di Roma ) ha annullato un provvedimento d’iscrizione ipotecaria non preceduto dal preventivo avviso.

In particolare, la C.T.P. di Roma ha fatto applicazione del principio secondo il quale “Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.  L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.

La Commissione Tributaria, con la stessa sentenza, ha inoltre annullato per intervenuta prescrizione decennale anche le due cartelle di pagamento emesse da Equitalia su cui si fondava l’ipoteca, in quanto relative a vecchi tributi (risalenti al 1995) e notificate nel 2003, senza che a ciò abbia fatto seguito alcun successivo atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista in Roma

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