Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sent. n. 22281/2022, hanno fissato un condivisibile principio per determinare quando l’Agente della Riscossione (ADER) è obbligato ad indicare nella cartella di pagamento le modalità di calcolo degli interessi, pena la nullità della cartella stessa.
La Suprema Corte si è pronunciata con le seguenti parole:
“Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
E’ ovviamente onere del contribuente avanzare la contestazione nel ricorso introduttivo alla Commissione Tributaria.
Nei casi di ipotesi di controllo automatizzato, ai sensi degli artt. 36 bis dPR n. 602/1973 e 54 bis dPR n. 633/1972, il contribuente sarebbe già nella condizione di sapere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, e pertanto l’’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio tramite il richiamo alla dichiarazione medesima, facendo riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
Laddove, invece, la cartella di pagamento rappresenti l’atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l’Agenzia della Riscossione abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dando conto al contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica con ulteriore pretesa fiscale.
Se invece la cartella viene emessa successivamente ad un atto prodromico (avviso di accertamento, di liquidazione, ecc.), divenuto definitivo per effetto del giudicato, che ha già determinato gli interessi dovuti, la base normativa ed il computo complessivo, in tal caso sarà necessario che la cartella indichi altresì il calcolo specifico degli interessi e dei saggi di interesse applicati.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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