Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262/2020, ha stabilito “la illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile delle imposte sui redditi d’impresa. La riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., rilevata con riguardo alla indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile dell’IRES, infatti non può che coinvolgere anche l’indeducibilità dal reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF, poiché per effetto del rinvio disposto dall’art. 56 TUIR – «il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo» – esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell’IRES disposte all’art. 81 e seguenti TUIR”.

Orbene, se è vero che la Consulta si è pronunciata in relazione al periodo d’imposta 2012 (nel quale l’IMU sugli immobili strumentali era integralmente indeducibile dall’IRES e dall’IRPEF), non è men vero che i principi espressi risulterebbero applicabili anche agli anni successivi in cui il Legislatore ha previsto una parziale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali della Imposte sui redditi (si ricorda che solo dal 2022 in poi è stata prevista l’integrale deducibilità del tributo).

Ed invero, con riferimento all’IRES, posto che che il Legislatore ha identificato il presupposto nel possesso del “reddito complessivo netto, scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica del reddito, non è possibile, senza che il sistema tributario risulti incoerente, rendere non deducibile un costo fiscale come l’IMU sugli immobili strumentali, chiaramente e interamente inerente rispetto all’attività esercitata.

La Corte ha poi sottolineato che “Nel caso in esame, …, il mancato riconoscimento della deducibilità si riflette in un aggravio del tributo sui redditi causato soltanto dalla misura dell’IMU (divenuta, come si è visto particolarmente incidente per le imprese), che potrebbe, di fatto, azzerare lo stesso reddito netto o che paradossalmente potrebbe, in via di diritto, essere incrementata esponenzialmente dal legislatore con il solo limite della capacità contributiva desumibile dall’imposta indeducibile. Senza che si dia luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica (perché i presupposti di IMU e IRES sono diversi), rimane comunque fermo che in tal modo l’entità del prelievo IRES subìto da ciascun soggetto risulta in realtà irragionevolmente determinata da un indice di capacità contributiva riferito a un presupposto diverso dal reddito netto.

Altra conseguenza della rottura del principio di coerenza è, nel caso di specie, l’indebita penalizzazione, rilevata dal rimettente, di quelle imprese che abbiano scelto (opzione non certo biasimabile, perché funzionale alla solidità dell’azienda) di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività utilizzando immobili in locazione: solo queste ultime possono infatti dedurre tutti i costi (i relativi canoni), non essendo soggette, come invece le prime, all’IMU (indeducibile)”.

Ad avviso di chi scrive, dunque, la portata del principio espresso dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 262/2020 è estendibile anche alle annualità successive al 2012 per quanto concerne la parziale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRES (o dall’IRPEF), con la conseguenza che i contribuenti sono legittimati a richiedere il rimborso della maggiore IRES (o IRPEF) versata in ragione della cennata (parziale) indeducibilità di un costo d’impresa chiaramente inerente (e quindi integralmente deducibile).

Si rileva, da ultimo, come anche la CTP di Parma si sia posta il problema a seguito del ricorso di una società contribuente per l’ottenimento del rimborso dell’IRES. I Giudici, in tal caso, con l’ordinanza del 12.4.2021, hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale anche per le annualità 2014-2016.

Si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario presentare istanza motivata e documentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dimostrando l’effettivo pagamento dell’IMU sugli immobili strumentali e la variazione in diminuzione esposta nella dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata.

Possono essere richiesti a rimborso solo gli importi versati negli ultimi 48 mesi (termine decadenziale per la richiesta di rimborso delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973).

Con tutta probabilità (data la “delicatezza” della questione) gli Uffici finanziari rigetteranno l’istanza, o espressamente o tramite “silenzio- rifiuto” (che si forma in assenza di risposta nei 90 giorni successivi alla presentazione dell’istanza), così che il contribuente dovrebbe poi adire la Commissione Tributaria Provinciale competente con apposito ricorso, al fine di ottenere un riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto al rimborso.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista cassazionista in Roma

 

 

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