L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 1 del 17/03/2022, ha stabilito che nel caso di un immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, si sarebbe verificato “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”. Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto” risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, condurrebbe a ritenere che, fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, si potrà beneficiare dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, d.P.R. n. 131/1986.
In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell’agevolazione “prima casa” che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto “sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, indisponibile per il proprietario.
E’ interessante notare come l’Agenzia non faccia riferimento ad altri casi di sopravvenuta inidoneità dell’immobile, peraltro già riconosciuti dalla giurisprudenza, come, ad esempio, il caso della coppia che vive in un appartamento divenuto troppo piccolo – e quindi inidoneo a fungere da abitazione per la famiglia – a seguito della nascita di figli.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione
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