Con la sentenza n. 7735/2022, la CTP di Roma ha annullato un avviso di accertamento IRPEF a carico di un cittadino italiano residente in Svizzera, al quale veniva proprio contestata la fittizietà di tale ultimo dato. Il Fisco ha chiesto, quindi, il pagamento di circa € 50.000 tra imposte, sanzioni ed interessi (la sentenza, emessa a seguito di un ricorso proposto dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, è qui prelevabile in pdf).

Ed invero, secondo l’Agenzia delle Entrate il ricorrente, benché vivesse e lavorasse in Svizzera (essendo ciò comprovato da contratto di locazione, contratto di lavoro e utenze varie), fosse iscritto all’AIRE e detenesse tutti i vari permessi per poter vivere e lavorare in quel Paese, si sarebbe dovuto considerare fiscalmente residente in Italia avendo nel nostro Paese i genitori e la sorella, nonchè avendo effettuato alcuni prelievi Bancomat sul territorio italiano, una breve vacanza estiva in Italia e possedesse un vecchio veicolo dato in uso ai genitori.

La CTP, alla luce delle molteplici prove fornite con il ricorso, ha accolto la tesi del ricorrente e dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento. Nella specie la CTP, dopo aver valorizzato tutte le prove fornite in giudizio, ha ritenuto che i legami familiari in Italia sono indefettibili, in buona sostanza, per tutti i cittadini italiani emigrati all’estero, per cui, da soli, non sono sufficienti a far presumere la residenza fiscale in Italia.

La sentenza appare corretta e meritevole di plauso, avendo fatto giustizia in un caso di acclarata ragione del ricorrente.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

 

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