Con la recente ordinanza n. 11476 dell’8 aprile 2022, la Corte di Cassazione torna ad affermare l’importante principio di in tema di valore probatorio del valori OMI ai fini della motivazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

Nella specie, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di imposta di registro, l‘avviso di liquidazione non puo’ essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale puo’ variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. (Vedi Cass. n. 21813 del 2018, nonche’ Cass. n. 18651 del 2016 e n. 11439 del 2018)”.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista in Roma

 

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