E’ certamente questione attuale e clamorosa quella dell’applicabilità dell’IVA alle lezioni tenute dalle autoscuole finalizzate a conseguire la patente, soprattutto perché tale attività è sempre stata riconosciuta dal Fisco italiano come esente dall’IVA sin dal 1972, e perché poi l’Agenzia delle Entrate vorrebbe ad oggi richiedere alle autoscuole il pagamento dell’IVA retroattivamente su tutte le cennate prestazioni svolte a partire dal 2014.
Ma per fare maggiore chiarezza, è opportuno ripercorrere la normativa comunitaria e la recente sentenza della Corte di Giustizia UE che si è pronunciata in materia il 14 marzo 2019.
Ed invero, l’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112 – la c.d. “Direttiva IVA” – , individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, alla lettera i), “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.
Ai sensi della lettera j) del citato articolo 132, paragrafo 1, sono esenti da imposta anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”.
Come si diceva, con la recente sentenza del 14 marzo 2019 (causa C-449/17), la Corte di Giustizia UE ha fornito una propria interpretazione della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”,di cui al citato articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j).
Secondo la Corte, la nozione di insegnamento scolastico o universitario “include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (…) mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
Venendo al cuore della questione, secondo la Corte di Giustizia UE, “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
La conclusione della Corte è stata quindi nel seguente senso:“la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (…), ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida”.
A seguito di un interpello proposto successivamente all’Agenzia delle Entrate da un contribuente, la prima si è pronunciata con la Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, in cui, ripercorrendo i suddetti punti cardine della vicenda, ha concluso per l’applicazione retroattiva dell’IVA su tutte le lezioni finalizzate all’ottenimento della patente di guida per tutti gli anni ancora ad oggi accertabili, e quindi andando indietro sino al 2014, ritenendo superato il proprio precedente orientamento fornito con le ris. n- 83/E del 1998 e n. 134/E del 2005 e con la circ. n. 22/E del 2008.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è così pronunciata: “In forza dei suddetti principi e in considerazione della valenza interpretativa della sentenza in commento, da cui discende l’efficacia ex tunc della stessa (e quindi valevole anche per il passato, n.d.r.), si ritiene che l’attività esercitata dall’Istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA.
Con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle quali il Contribuente ha fatto legittimo affidamento.
Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, si ritiene che l’Istante debba emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui “Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo”.
Tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998”.
Ovviamente, a tale IVA da riversare nelle casse dello Stato non sarebbero da aggiungersi sanzioni ed interessi, posto che le autoscuole si sono sempre conformate alla precedente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate circa la spettanza dell’esenzione IVA sulle predette prestazioni.
Ciò posto, ad avviso di chi scrive sia la sentenza della Corte di Giustizia UE che la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non appaiono condivisibili nel merito.
Innanzitutto, non è certamente condivisibile l’idea di applicare retroattivamente l’IVA sulle precedenti prestazioni svolte dalle autoscuole sino al 2014, posto che, in base a stime svolte dalle associazioni di categoria, per ciascuna delle circa 7.000 autoscuole in Italia vi sarebbero da versare circa € 110.000, e quindi una somma elevatissima che difficilmente le autoscuole stesse sarebbero in grado di recuperare dai propri clienti, e ciò per ovvie ragioni.
Sul punto sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo teso a rendere – quanto meno – solo per il futuro applicabile l’IVA sulle lezioni finalizzate al conseguimento della patente di guida.
Peraltro, non appare nemmeno condivisibile il ragionamento della Corte di Giustizia UE secondo cui nel concetto di insegnamento scolastico non rientrerebbe “l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida” finalizzato ad ottenere la patente: se, infatti, lo scopo dell’insegnamento scolastico – di base o universitario che sia – è quello di trasmettere ai giovani conoscenze ed esperienze ai fini della migliore formazione di questi ultimi come uomini e come cittadini futuri – in modo dunque che l’intera società possa sempre di più progredire -, non si vede il perché le lezioni impartite dalle autoscuole finalizzate all’ottenimento della patente di guida non possano rientrare in tale novero, considerato che, con le lezioni teoriche il giovane impara a conoscere il codice della strada e il funzionamento dei mezzi di trasporto (nozioni di dirimente importanza che non vengono fornite dall’insegnamento scolastico tradizionale), mentre con le lezioni pratiche il giovane impara a condurre il principale dei mezzi di trasporto, che tanto ha contribuito allo sviluppo della società dalla fine del XIX secolo ad oggi.
Purtroppo è notizia recente la già avvenuta notifica di avvisi di accertamento ad alcune autoscuole da parte dell’Agenzia delle Entrate, volti al recupero dell’IVA per gli anni pregressi.
Resta comunque sempre la possibilità – se non addirittura il dovere – per le autoscuole di proporre ricorso alla Commissione Tributaria competente al fine di contestare la debenza del tributo per il passato.
Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista in Roma – Patrocinante in Cassazione
Studio di consulenza fiscale e tributaria Marino
Proponi un quesito o richiedi un appuntamento per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo
Studio Legale Tributario Marino
Via Ruffini 2/a – 00195 – Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581
email: g.marino@studiomarino.net