Il caso deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma riguarda un ricorso proposto da contribuenti proprietari di immobile sito in Roma, divenuto oggetto di avviso di accertamento catastale a seguito di disconoscimento da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del classamento proposto tramite procedura DOCFA.

Per il cespite, avente cat. A/10, i proprietari proponevano il classamento in classe di merito 3 (su si un totale di 7 della microzona) in ragione delle caratteristiche del piccolo ufficio, posto nel seminterrato di un palazzo, senza vedute, adiacente ai locali delle caldaie e con piccole finestre a “bocca di lupo”.

L’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento proposto attribuendo la più elevata classe di merito 6, peraltro fornendo una telegrafica e stereotipata motivazione delle ragioni del diverso classamento.

Ciò posto, la CTP di Roma, con la sentenza n. 10556/20/2020, depositata il 16.12.2020 (in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino – scarica qui la sentenza), ha accolto in pieno il ricorso e condannato l’Amministrazione finanziaria alla refusione delle spese di lite.

Sul punto, la Commissione Tributaria ha motivato la decisione con le seguenti parole: “Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015), qualora l’attribuzione di una classe catastale ad un immobile avviene a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito con modificazioni con la legge n. 75 del 1993 e dal d.m. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’atto con il quale l’amministrazione disattende le indicazioni fornite dal contribuente deve contenere un’adeguata motivazione, la quale, seppur sommariamente, sia idonea a delimitare l’oggetto di una successiva ed eventuale fase giudiziaria; pertanto l’ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene congruo, ma deve anche fornire elementi idonei a spiegare perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA sia stata disattesa”. Nel caso di specie – conclude la CTP – “l’avviso di accertamento impugnato non ha fornito adeguate delucidazioni sul perché la classe di appartenenza dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sia stata elevata dalla classe 3 alla classe 6”.

Si precisa che, in sede di giudizio, i contribuenti hanno contestato non solo il difetto di motivazione dell’atto (già di per sé sufficiente a determinare l’annullamento dell’avviso), ma anche l’erroneità nel merito del classamento, dimostrando tramite perizia comparativa la congruità della classe di merito 3 proposta tramite procedura DOCFA.

 

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista cassazionista in Roma

 

 

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