Il classamento degli immobili deve essere sempre adeguatamente motivato.

Il caso deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma riguarda un ricorso proposto da contribuenti proprietari di immobile sito in Roma, divenuto oggetto di avviso di accertamento catastale a seguito di disconoscimento da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del classamento proposto tramite procedura DOCFA.
Per il cespite, avente cat. A/10, i proprietari proponevano il classamento in classe di merito 3 (su si un totale di 7 della microzona) in ragione delle caratteristiche del piccolo ufficio, posto nel seminterrato di un palazzo, senza vedute, adiacente ai locali delle caldaie e con piccole finestre a “bocca di lupo”.
L’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento proposto attribuendo la più elevata classe di merito 6, peraltro fornendo una telegrafica e stereotipata motivazione delle ragioni del diverso classamento.
Ciò posto, la CTP di Roma, con la sentenza n. 10556/20/2020, depositata il 16.12.2020 (in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino – scarica qui la sentenza), ha accolto in pieno il ricorso e condannato l’Amministrazione finanziaria alla refusione delle spese di lite.
Sul punto, la Commissione Tributaria ha motivato la decisione con le seguenti parole: “Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015), qualora l’attribuzione di una classe catastale ad un immobile avviene a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito con modificazioni con la legge n. 75 del 1993 e dal d.m. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’atto con il quale l’amministrazione disattende le indicazioni fornite dal contribuente deve contenere un’adeguata motivazione, la quale, seppur sommariamente, sia idonea a delimitare l’oggetto di una successiva ed eventuale fase giudiziaria; pertanto l’ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene congruo, ma deve anche fornire elementi idonei a spiegare perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA sia stata disattesa”. Nel caso di specie – conclude la CTP – “l’avviso di accertamento impugnato non ha fornito adeguate delucidazioni sul perché la classe di appartenenza dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sia stata elevata dalla classe 3 alla classe 6”.
Si precisa che, in sede di giudizio, i contribuenti hanno contestato non solo il difetto di motivazione dell’atto (già di per sé sufficiente a determinare l’annullamento dell’avviso), ma anche l’erroneità nel merito del classamento, dimostrando tramite perizia comparativa la congruità della classe di merito 3 proposta tramite procedura DOCFA.

Avv. Giuseppe Marino – Avvocato tributarista cassazionista in Roma

Studio di consulenza fiscale e tributaria Avv. Giuseppe Marino
Proponi un quesito o richiedi un appuntamento per una consulenza legale tributaria sulla questione dell’accertamento catastale allo
Studio Legale Tributario Marino
Via Ruffini 2/a – 00195 Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581
www.studiomarino.net
email: g.marino@studiomarino.net