Nuova vittoria del contribuente in Cassazione, che ottiene l’annullamento di un avviso di accertamento per difetto di notifica.
Con l’ord. n. 6352/2024 (qui scaricabile) la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del contribuente, ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10012 del 15.4.2021 secondo il quale: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Dunque, non basta indicare in giudizio i riferimenti numerici della raccomandata informativa con la quale si dà comunicazione dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale (c.d. “CAD”), ma è necessario – anzi, indispensabile – esibire materialmente l’avviso di ricevimento della predetta raccomandata informativa, pena la nullità dell’intero iter notificatorio.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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