E’ nulla la notifica di un avviso di accertamento a mezzo posta in mancanza di esibizione della “cad” (comunicazione di avvenuto deposito).

Nuova vittoria del contribuente in Cassazione, che ottiene l’annullamento di un avviso di accertamento per difetto di notifica.

Con l’ord. n. 6352/2024 (qui scaricabile) la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del contribuente, ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10012 del 15.4.2021 secondo il quale: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Dunque, non basta indicare in giudizio i riferimenti numerici della raccomandata informativa con la quale si dà comunicazione dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale (c.d. “CAD”), ma è necessario – anzi, indispensabile – esibire materialmente l’avviso di ricevimento della predetta raccomandata informativa, pena la nullità dell’intero iter notificatorio.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

Proponi un quesito o richiedi un appuntamento  per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo

Studio Legale Tributario Marino

Via Ruffini 2/a – 00195 Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581

g.marino@studiomarino.net

www.studiomarino.net