La Cassazione (sent. n. 10565-2022, qui scaricabile) ha stabilito che, nel giudizio di appello tributario, è onere del notificante (nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate) quello di verificare l’esatto indirizzo del difensore domiciliatario in primo grado, e se mutato, di eseguire le dovute verifiche. Di contro, il difensore domiciliatario non ha alcun onere di comunicazione della variazione del proprio indirizzo.

Di conseguenza, la notifica dell’appello eseguita al vecchio e non più attuale indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente in primo grado è nulla, e l’appello è inammissibile.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto facilmente verificare quale fosse il nuovo indirizzo del difensore del contribuente, tramite una ricerca nell’albo professionale, disponibile a tutti anche online.

 

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

 

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