La CGT di I grado di Roma, con la sentenza n. 6574/2023 (emessa in un giudizio patrocinato dallo scrivente avvocato tributarista Giuseppe Marino, con studio in Roma), ha accolto il ricorso di una funzionaria dipendente dell’Ambasciata di Svezia riconoscendo l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 49 della Convezione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, esenzione di tipo generale, indipendente dalla nazionalità del beneficiario o dalla sua residenza fiscale, ed unicamente legata all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una Missione diplomatica.
La CGT ha anche perentoriamente escluso che detta normativa sia superata dalle norme della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra l’Italia e il Paese di appartenenza della Missione diplomatica, posto che la prima normativa ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla seconda.
In altri termini, la cennata Convenzione contro le doppie imposizioni, all’art. 19 (articolo basato sul modello OCSE e presente in modo sostanzialmente identico in tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni basate su tale modello), disciplina in via GENERALE i rapporti tributari solo nell’ambito delle “Funzioni pubbliche” – così è infatti rubricata la norma -, mentre l’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963 disciplina in via SPECIFICA proprio i rapporti tributari relativi ai funzionari che lavorano per le Missioni diplomatiche: quest’ultima norma ha dunque natura speciale e prevalente su quella, chiaramente di portata più generale, prevista dalla Convezione contro le doppie imposizioni afferente, sempre in generale, alle “Funzioni pubbliche” (art. 19 della Convenzione cit.).
Nella specie, la CGT ha accolto il ricorso con le seguenti parole: “Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ritiene questa CTP che, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, non sia applicabile la Convenzione Italia-Svezia firmata il 6 marzo 1980 e ratificata con la Legge 439/1982 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Detta disciplina pattizia non ha infatti natura di lex specialis rispetto alla Convenzione di Vienna in quanto la convenzione bilaterale riguarda senza distinzione tutti i potenziali contribuenti, mentre la Convenzione di Vienna ha riguardo al solo personale diplomatico o consolare attribuendo con l’art 49, un regime di esenzione in ragione del loro status. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo”.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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