La sentenza n. 6480/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio va segnalata in quanto riporta due pronunce certamente interessanti: una prima in materia processuale, una seconda in materia di diritto sostanziale tributario.

La prima riguarda la possibilità per il Giudice di derogare all’ordine della disamina delle domande giudiziali ai sensi dell’art. 276, co. 2, c.p.c., giusta il quale “Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa”.

Ed invero, come da consolidato orientamento della Cassazione, nel pieno rispetto del canone costituzionale del giusto processo e di una sua ragionevole durata, “… la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. sent. n. 9309/20).

Si tratta del c.d. principio della “ragione più liquida”, correttamente applicato nella sentenza in commento, che ha deciso la questione in base alle eccezioni di merito sollevate dall’appellante, postponendo il motivo preliminare di appello afferente al difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Passando alla questione di merito, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la tassabilità con Imposta di Registro proporzionale del conferimento in un Trust del mero diritto di amministrazione di un immobile.

Nel primo grado di giudizio la tesi erariale veniva accolta dai Giudici, che individuavano un effetto di accrescimento patrimoniale anche a seguito del conferimento del Trust del cennato diritto di amministrazione di un immobile, escludendo la tassazione con Imposta di Registro in misura fissa.

Di contrario avviso i Giudici di appello, secondo i quali sia l’atto istitutivo di un Trust che i successivi atti con i quali il disponente dota il Trust di beni, vincolandoli al suo scopo, scontano l’Imposta di Registro in misura fissa, non essendovi alcun effettivo accrescimento patrimoniale tassabile. A maggior ragione, il conferimento del mero diritto di amministrazione di un immobile non potrà mai scontare l’Imposta di Registro in misura proporzionale per palese mancanza del presupposto impositivo, ossia un effettivo passaggio di ricchezza.

Sulla questione è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con numerose recenti sentenze, tra le quali è possibile citare la n. 5800/23, in cui si precisa che ai fini dell’Imposta di Registro (oltre che delle Imposte di Successione e Donazione), affinché sia rispettato il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., il vero e proprio trasferimento di ricchezza tassabile si realizza solo qualora esso sia “effettivo” ed avvenga, quindi, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non puramente strumentale nel Trust.

Pertanto, un simile trasferimento tassabile con Imposta di Registro in misura proporzionale non è costituito né dall’atto istitutivo del Trust stesso, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, essendo essi meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione; di contro, la tassazione con Imposta di Registro proporzionale potrà avvenire soltanto dall’atto di un’eventuale attribuzione finale bene al beneficiario.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

 

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