Con la sentenza n. 4587 del 22 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un’ipoteca iscritta da Equitalia su di un immobile di un contribuente in forza di precedenti cartelle di pagamento, rilevando che “l’amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento”. 

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che Equitalia – oltre ad essere sempre obbligata ad invitare il contribuente ad un contraddittorio prima di poter procedere con un’iscrizione ipotecaria a suo carico (in tal senso il principio era stato già fissato con la nota sentenza di Cassazione n. 19667/2014) – nel caso sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento in forza della quale intende iscrivere ipoteca, deve necessariamente notificare al contribuente – a pena di nullità – l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1997.

La citata sentenza n. 4587/2017 assume quindi un’importanza determinante a tutela dei diritti dei contribuenti, anche perché diretta a rafforzare i principi di trasparenza dell’Amministrazione finanziaria e cooperazione tra Fisco e contribuente.

Avv. Giuseppe Marino                                                             

Avvocato tributarista in Roma – Patrocinante in Cassazione

Studio di consulenza fiscale e tributaria Avv. Giuseppe Marino

 

Proponi un quesito o richiedi un appuntamento  per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo

Studio Legale Tributario Marino

Via Ruffini 2/a – 00195 Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581

www.studiomarino.net

email:  g.marino@studiomarino.net