Con la condivisibile sentenza n. 1443/2021, la CTR del Lazio ha ritenuto non decaduto il contribuente dall’agevolazione “prima casa” per non aver potuto trasferire la propria residenza nel nuovo appartamento in quanto occupato abusivamente.

La sentenza, il cui testo è prelevabile a questo link, ha deciso con le seguenti parole:

“Com’è noto, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 2527-14, 7764-14 e 14413/13), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (ai sensi della ma della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Peraltro, la medesima Cassazione ha più volte ricordato che il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all acquisto e non prevedibili dal contribuente (Cass. Drd. n. 12404/19). Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente proprietario costituisce certamente causa di forza maggiore in quanto evento ostativo al trasferimento dello stesso alla contribuente, ad essa non imputabile né prevedibile. Sotto questo aspetto, va rilevato che l’intimazione al rilascio dell immobile avanzata nei confronti del precedente proprietario costituisce prova dell’impegno della contribuente per ottenere tempestivamente l’immobile né alla stessa può essere mosso alcun addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di legge.. Parimenti priva di pregio è l’altra eccezione avanzata dall’Agenzia, atteso che l’obbligo del contribuente di trasferire il proprio domicilio nel Comune dove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” non può che riferirsi all’immobile medesimo, non potendosi pretendere che il detto contribuente, al fine di godere del beneficio de quo, si sobbarchi il costo necessario ad assicurarsi l’uso di altro immobile”.

Avv. Giuseppe Marino – Tributarista in Roma