In caso di inerzia del curatore fallimentare, il contribuente dichiarato fallito ha il diritto di impugnare gli atti impositivi fiscali. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 11287/2023, a SS. UU.., affermando il seguente principio:

“in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.”

Importante conseguenza di ciò è che il fallito ha diritto di ricevere la notifica degli atti impositivi tributari (avvisi di accertamento, cartella di pagamento, ecc.) per debiti sorti prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, la sola successiva notifica al curatore fallimentare è illegittima in quanto priva il fallito del diritto di potersi difendere.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

 

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