La Corte di Cassazione ha chiarito una questione spesso discussa, ovvero se il chiamato all’eredità che abbia presentato la dichiarazione di successione e poi abbia ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di liquidazione dell’imposta, divenuto definitivo per mancata impugnazione, debba pagare o meno l’imposta di successione se, in seguito, ed entro il termine dei 10 anni dalla morte del de cuius, rinunci all’eredità.

La Suprema Corte, con la sent. n. 11832/2022, ha quindi affermato che “Il chiamato all’eredita’, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius”, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’articolo 521 c.c., senza che, in ragione di cio’, assuma rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneita’ di detto chiamato alla responsabilita’ tributaria del “de cuius”, circostanza che e’, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento” (Vedi Cass. n. 13639 del 2018).

Come ribadito da Cass. n. 15871 del 2020 “Il chiamato all’eredita’, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex articolo 521 c.c., egli e’ considerato come mai chiamato alla successione e non deve piu’ essere annoverato tra i successibili””.

In altri termini:

a) la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce accettazione dell’eredità e non rende il dichiarante debitore d’imposta;

b) la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo ex art. 521 c.c.. Detta rinuncia (così come l’accettazione) deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius;

c) l‘avviso di liquidazione dell’imposta di successione, notificato dall’Erario a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, non esplica effetti nei confronti del chiamato all’eredità che non ha accettato l’eredità stessa, anche se egli non ha impugnato il predetto avviso ma ha proposto ricorso solamente contro la successiva cartella di pagamento.

Prosegue, dunque, la Corte, precisando che “Da Cass. n. 8053 del 2017 e’ stato, quindi, precisato che “una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredita‘ (articolo 476 c.c.)”, del cui onere probatorio e’ onerata l’Amministrazione finanziaria e che non puo’ fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che “non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredita’”.

Dunque, solo l’accettazione espressa o tacita dell’eredità rende l’accettante soggetto passivo dell’imposta di successione.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

 

Proponi un quesito o richiedi un appuntamento  per una consulenza legale tributaria su questo argomento allo

Studio Legale Tributario Marino

Via Ruffini 2/a – 00195 Roma – Tel. 06/3217567 – 06/3217581

www.studiomarino.net

email:  g.marino@studiomarino.net